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La fattura non costituisce prova del credito

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 24027 ha chiarito che la fattura commerciale, pur essendo valida ai fini fiscali e contabili e pur costituendo strumento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non rappresentano prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi.

In particolare, la magistratura ha rilevato nell'Ordinanza che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le fatture – come le scritture contabili –fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell’esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (Cass. 22/10/2002, n. 14891; Cass. 29/11/2004, n. 22401; Cass.14/10/2022, n.30309). 

Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte, recentemente ribadito, la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009, n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944).