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La dichiarazione precompilata includerà le tasse e contributi scolastici

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021 da attuazione al DM del 10 agosto 2020 che, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2014, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunichino all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.

Medesimo obbligo sussiste per i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, che trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che lo ha ottenuto.

Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Va evidenziato che l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I dati delle spese per istruzione scolastica trasmessi dagli istituti scolastici sono, quindi, esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabili (punto 1.4). Non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24 (punto 1.5), ma vanno comunque trasmessi i dati delle spese scolastiche detraibili diverse dalle tasse scolastiche (contributi scolastici ed erogazioni liberali).

Si ricorda che entro il 16 marzo va effettuata anche la comunicazione delle rette e dei rimborsi relativi ai servizi per l'infanzia (asili nido e "sezioni primavera") da parte dei soggetti a cui sono versate le rette o che erogano i rimborsi, disposizione che riguarda anche i Comuni, sia come gestori delle strutture che come soggetti che possono disporre rimborsi.