← Indietro

La dichiarazione IMU non va ripresentata se non cambiano le condizoni

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19665/2023 ha chiarito che in caso di immobile inagibile l’obbligazione ridotta pagata dal contribuente è corretta se l’immobile è effettivamente inagibile o inabitabile e se la domanda è stata presentata al Comune, anche se anni addietro.

Se lo stato di precarietà del fabbricato si trascina per diversi anni, il contribuente non è obbligato a presentare al Comune l’ente la richiesta di riduzione per gli anni successivi, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione pubblica, visto che si tratta di informazioni di cui l’ente pubblico è già in possesso.