← Indietro

La deroga ai limiti trattamento accessorio non opera per le nuove P.O.

La Corte dei conti Umbria con delibera n. 71/2022 ha affrontato quesito circa la legittimità della disapplicazione del limite posto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La Sezione ha stabilito che la deroga di legge circostanziata dall’art. 11 bis del D.L. n. 135/2018 non può operare in riferimento a posizioni organizzative istituite oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto tale ultima norma è limitata specificamente a disciplinare il regime transitorio del sistema di pesatura delle posizioni organizzative a seguito della sottoscrizione del CCNL comparto Enti locali 2016-2018.

L’efficacia dell’art. 11, comma 2, del DL n. 135/2018 è limitata alle posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello sottoscritto il 21 maggio 2018 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore di quest’ultimo. La deroga ai limiti della spesa per il trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 non opera per le successive posizioni organizzative istituite ai sensi del CCNL 2016-2018, rispetto alle quali vale, pertanto, il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017.

La norma ha la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti possa comportare il superamento del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).

Di conseguenza, la disciplina dell’art. 11 bis comma 2 del DL n. 135/2018 si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13 comma 3 CCNL.

Richiamo normativo

DL 135/2018 art. 11:

Art. 11. Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione

1.In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2.Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 151:

1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;

2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019». (49)

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse.

DL 135/2018 art. 11 bis comma 2:

2.Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.