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La delibera di acquisizione quote in società farmacia deve essere particolarmente motivata

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 115/2024, ha espresso parere parzialmente negativo su delibera di consiglio comunale ad oggetto l’“acquisizione di quote societarie nella società farmacia ed approvazione dello statuto societario”

Secondo i magistrati, la delibera non riporta alcuna motivazione e non precisa se l’affidamento sia stato disposto in quanto concessione di servizi senza gara, né motiva in modo adeguato sulle ragioni del mancato ricorso al mercato. Valga in tal senso il rinvio integrale all’art. 14 del citato d.lgs. 201/2022 sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e, con esso, alla relazione che il Comune di Busnago non ha predisposto, limitandosi ad illustrare nel preambolo della deliberazione n. 12/2024 le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, in forma scarna e insufficiente, fatta salva una generica comparazione tra i diversi metodi di gestione astrattamente perseguibili, ma senza alcun dato o valore economico, in special modo per quanto concerne il canone atteso.

In definitiva, dagli atti trasmessi non risulta che il Comune prima dell’avvio della procedura di affidamento non ha predisposto la relazione prescritta dall’art. 14 del citato d.lgs. 201/2022. Quanto alla necessità di motivare la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 175/2016, il Comune illustra i benefici sociali per la collettività come derivanti dall’offerta della società (si badi bene, non dalla scelta del Comune) di sviluppo del modello di farmacia di comunità, centro di salute pubblica.

Invero, oltre a trattarsi di un modello di proiezione sociale che può rinvenirsi comunemente ed indistintamente in tutte le farmacie, nessun valore aggiunto rispetto ai pur lodevoli propositi sono motivati nella scelta del modello in house, rispetto alla gestione in economia o a mezzo del ricorso al mercato. Si tratta di una valutazione grandemente insufficiente e non idonea a giustificare l’affidamento del servizio alla società piuttosto che ad altro soggetto del mercato.

In conclusione, la Corte dei conti a fronte delle evidenziate carenze di motivazione della scelta del modello di affidamento del servizio della farmacia comunale ed alla mancanza di una relazione indipendente circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, esprime parere parzialmente negativo.