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La costituzione del Fondo crea il vincolo, l'accordo decentrato prenota il FPV

La Corte dei Conti è stata chiamata ad esprimersi, con delibera 85/2020, sul tema dell'accordo sul salario accessorio del personale in tema di assenza di parere dell'Organo di revisione.

La Sezione ritiene che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell’organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Nel merito del parere la Corte Conti Puglia ha ribadito che il principio contabile All. 4/2 al punto 5.2 prevede una serie di fattispecie distinte, dalle quali si desume esplicitamente che l’atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo mentre l’accordo decentrato costituisce «l’atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato» (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016).


Va ulteriormente aggiunta la evidente necessità che l’iter amministrativo e contrattuale di cui si tratta si perfezioni nella prima parte dell’esercizio e comunque entro l’anno di riferimento, con la stipula del contratto integrativo, al fine di soddisfare la primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente (a cui è connessa di regola l’annualità delle risorse a disposizione) sia l’utile perseguimento dei suoi obiettivi (oltre che il rispetto dei princìpi contabili che regolano la materia).