La costituzione del diritto di superficie sconta aliquota diversa rispetto alla locazione, ai fini imposta di registro
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25213 del 10.09.2026 ha ritenuto che un contratto qualificato formalmente come locazione, ma che di fatto comporta la costituzione di un diritto di superficie, non può essere tassato ai fini imposta di registro come locazione. Non bisogna considerare il nomen iuris, bensì gli effetti giuridici dell’atto.
Nella fattispecie, è stato considerato un contratto di locazione e costituzione di diritti reali per l’installazione di impianti di generazione eolica e il successivo atto integrativo e modificativo, che i contribuenti avevano ritenuto di tassare come un contratto di locazione.
Afferma la Corte di Cassazione “Ha errato pertanto la Corte regionale ad affermare che ai fini della aliquota proporzionale dell'imposta di registro da applicare questa è pari al 15% del valore dell'atto. Infatti la cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore è una operazione fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lettera a), (lett. c, nel testo vigente alla data dell'accertamento) del DPR n. 633/1972 e soggetta ad aliquota proporzionale del 15%.", dovendo invece farsi riferimento alla aliquota inferiore, pari all'8%, applicabile ratione temporis.
Quanto alle imposte ipotecarie e catastali, le stesse devono essere determinate tenuto conto della qualificazione dell'operazione negoziale che comporta, in conseguenza, l'applicazione del regime fiscale proprio dell'atto così come giuridicamente interpretato”.