La Corte di Giustizia UE apre alla partecipazione degli operatori interni alle gare per il trasporto pubblico locale
Con un'importante sentenza del 13 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito chiarimenti fondamentali sulla possibilità per gli operatori interni di partecipare alle gare d'appalto nel settore del trasporto pubblico locale.
La questione riguardava la partecipazione ad una gara d'appalto per servizi di trasporto pubblico mediante autobus da parte di un operatore che già gestiva il servizio in virtù di un affidamento diretto da parte dell'autorità locale competente.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte di Giustizia ha espresso il seguente principio di diritto: "L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, dev'essere interpretato nel senso che: l'amministrazione aggiudicatrice, qualora un operatore interno, al quale sia stato precedentemente aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico da un'autorità locale competente, partecipi a una procedura di aggiudicazione mediante gara, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, non deve verificare il rispetto da parte di quest'ultimo delle condizioni enunciate a tale articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), al fine di determinare se detto operatore abbia il diritto di partecipare a una siffatta procedura".
Secondo la Corte, le limitazioni previste dal Regolamento riguardano solo la validità degli affidamenti diretti e non possono essere utilizzate per escludere gli operatori interni dalla partecipazione alle procedure competitive di gara, che devono invece essere "aperte a tutti gli operatori" nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
La sentenza sottolinea che questa interpretazione è coerente con uno degli obiettivi principali del Regolamento, ovvero favorire il più ampio ricorso possibile alle procedure di gara nel settore del trasporto pubblico di passeggeri.
La decisione rappresenta un importante precedente che chiarisce definitivamente come gli operatori interni, pur beneficiando di affidamenti diretti, possano liberamente partecipare alle procedure competitive di gara, anche per gli stessi servizi precedentemente gestiti in via diretta, purché vengano rispettati i principi di equità e trasparenza della competizione.
La pronuncia contribuisce così a promuovere una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale, bilanciando la tutela della concorrenza con la necessità di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori alle procedure di gara.