La Corte Costituzionale sui diritti di rogito
La Corte Costituzionale sta esaminando la questione di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 2 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” in materia di diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali che prestano servizio in enti dove sono previste figure dirigenziali.
Per i Segretari, di ogni fascia, che operano negli enti privi di dirigenza e per i Segretari fascia C la voce retributiva relativa ai diritti di rogito è invece riconosciuta, nella misura del 100% dei corrispondenti introiti, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
Richiamo normativo
DL 90/2014 art. 10 comma 2 bis: Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.