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La Corte Conti sulle quotate: escluse dall'art. 5, co. 3 e 4, TUSP

Nell’ambito dei controlli intestatele dell’art. 5 del TUSP, la Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei Conti, con deliberazione n. 77/2023/PASP, ha affermato la non assoggettabilità, alle società quotate né alle loro partecipate, della disposizione di cui al comma 3.

Nell’esame della delibera di costituzione di partecipazione indiretta trasmessa dall'ACI, Automobile club d’Italia, i Giudici hanno osservato che la partecipata diretta dell’ACI per il tramite della quale si instaurerebbe il legame partecipativo indiretto, la controllata SARA Assicurazioni S.p.a., "è equiparata alle quotate (avendo emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati)". In tal senso, la deliberazione in oggetto è esclusa dall'ambito di applicazione della norma in quanto, ai sensi dell'art. 1, co. 5, del TUSP le disposizioni del TUSP (D.lgs. 175/2016) “si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate”.

In merito la Magistratura contabile ha ricordato che l'esclusione ex art. 1, co. 5, "costituisce una deroga all’ordinario regime di applicazione del TUSP" e risulta, "come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “coerente con il principio, accolto dal sistema positivo vigente, secondo cui per le società quotate in mercati regolamentati opera interamente un regime di mercato (Cons. di St., parere 21 aprile 2016, n. 968)."

Questo il punto di partenza per la ricostruzione operata dalla Corte, che ha ricordato come nell’ambito del TUSP vi siano poche menzioni alle società quotate, non figurando tra questi l’art. 5, “sia nella parte in cui disciplina in via generale il contenuto dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite (commi 1 e 2), sia nella parte in cui dispone l’invio dell’atto alla Corte dei conti (commi 3 e 4)”.

Dette realtà sono invece esplicitamente richiamate, a titolo esemplificativo, all’art. 8 “con il quale si estende l’applicazione del procedimento ivi delineato - che attraverso il richiamo all’art. 7, co. 2, prescrive il rispetto anche dell’art. 5, comma 1 - alla specifica ipotesi di acquisto da parte di una pubblica amministrazione di una partecipazione in una società già esistente, quindi anche quotata, qualora ciò comporti l'acquisto della qualità di socio.
Con l’operazione in esame, una società quotata, secondo la definizione del TUSP, costituisce una società da essa interamente partecipata; di conseguenza, l’amministrazione controllante … partecipa indirettamente, per il tramite di una quotata, ad una società di nuova costituzione.
La Sezione ritiene, pertanto, che il relativo atto deliberativo dell’amministrazione controllante - conseguente a una deliberazione della società quotata - attenga meramente ai rapporti interni tra Ente e società, e non debba, quindi, essere sottoposto al vaglio della Sezione di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.”