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La contraddizione del Decreto sull'applicazione del bilancio tecnico ai piccoli comuni

Nell'individuare i piccoli Comuni, il DM MEF 25 luglio 2023 riporta due concetti in antitesi o meglio scollegati dalla realtà. Recita il DM inserendo il paragrafo 9.3.3 "Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni ":

Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

QUESTO PERIODO APPARE COERENTE, VISTO CHE SE IN UN PICCOLO COMUNE MANCA L'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA PROPRIO APPARE LOGICO - COME DI SEGUITO INDICATO - CHE SIANO SEGRETARIO E RAGIONERIA A OCCUPARSI DELLE PREVISIONI ANCHE PER GLI ALTRI SETTORI.

MA IL PERODIO SEGUENTE APPARE CONTRADDITORIO:

In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti oppure la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

CHI HA SCRITTO IL PASSAGGIO DI CUI SOPRA DIMENTICA CHE NEL 2023 CI SONO COMUNI (ad esempio) DI 13.000 ABITANTI CHE HANNO MENO DI 50 DIPENDENTI, MA HANNO UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CON AUTONOMI E DISITNTI RESPONSABILI, CHE HANNO TUTTI I DIRITTI E I DOVERI DI FARE LE PREVISIONI DI BILANCIO. UN COMUNE DI 13.000 ABITANTI PUO' ESSERE CONSIDERTO UN PICCOLO COMUNE? A MAGGIOR RAGIONE DISPONENDO DI DISTINTE FIGURE DI ELEVATE QUALIFICA AI VERTICI?

Riteniamo, secondo logica e consapevolezza della realtà operativa dei Comuni, che se in un Comune esiste l'articolazione organizzativa palesata dallo stesso DM debbano essere i singoli responsabili ad effettuare le previsioni di bilancio e a verificare la quadratura del bilancio tecnico di propria competenza. Anche se i dipendenti sono meno di 50; viste le numerose esternalizzazioni dei servizi che nel corso degli anni sono state fatte dai Comuni è ovvio che il concetto di piccolo comune con possa essere minimamente associabile ad un contingente di personale inferiore a 50 dipendenti.
Più corretto appare leggere la parte dopo O (oppure) come una ipotesi non alternativa alla prima, bensì come ipotesi principale che caratterizza anche i Comuni con meno di 50 dipendenti: "oppure la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario".


Il principio prosegue:

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’Organo di revisione).

In attuazione dell’articolo 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.