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La contabilizzazione delle componenti perequative TARI dipende dalla loro natura. Il MEF ha fornito una risposta scolastica, che non affronta il vero problema

Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 ARERA ha introdotto due sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, previsti per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi.

ARERA ha stabilito in € 1,60 per ciascuna utenza la misura dell’esborso cda sostenere contestualmente al pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2024, per assicurare una copertura finanziaria adeguata per situazioni specifiche che possono comportare costi aggiuntivi significativi per la gestione dei rifiuti, oltre a quelli previsti nel PEF - Piano Economico Finanziario.

Le due nuove voci di costo istituite dalla delibera n. 386/2023 che sono inseriti negli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2024 sono le seguenti:

-Componente UR1,a (0,10 euro/utenza): Questa voce è destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione. Ciò potrebbe includere la pulizia delle acque e delle aree in seguito a incidenti di inquinamento o alla raccolta di rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o naturali.

-Componente UR2,a (1,50 euro/utenza): Questa voce è finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta di situazioni straordinarie che richiedono interventi speciali e urgenti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, ad esempio in seguito a disastri naturali come alluvioni, terremoti o altri eventi che comportano un accumulo eccezionale di rifiuti.


Come rilevato anche da autorevole dottrina (www.accademiatributaria.it) un importante aspetto da tenere in considerazione è il fatto che le componenti perequative vengono applicate ad utenza, dove il termine “utenza” si riferisce alla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 20 aprile 2017. Secondo questa definizione, un’utenza comprende le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, adibite a qualsiasi uso, che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e che possono essere attribuite, per qualsiasi motivo, a una persona fisica o giuridica, o a un “utente”. Un’utenza è un’entità identificabile (come una singola abitazione, un negozio, un ufficio, un’area scoperta, ecc.) che è collegata a un’utilizzazione specifica del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le componenti perequative vengono quindi applicate su base di queste unità, in modo da riflettere in modo equo e proporzionato il costo del servizio di gestione dei rifiuti per ciascun utente. Si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate separatamente rispetto al concetto di (unica) utenza.

IL VERO PROBLEMA NON ANCORA RISOLTO: la Delibera 386/2023 ARERA non fornisce analisi giuridica delle nuove voci di entrata, limitandosi a sostenere che le somme così calcolate devono essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), indipendentemente dal fatto che siano state incassate dagli utenti/contribuenti o meno. QUINDI: i Comuni sono tenuti a trasferire tali somme a CSEA, anche se gli importi non sono stati effettivamente pagati dagli utenti.

MA ALLORA: SI PARLA DI BOLLETTATO O DI INCASSATO? L’orientamento di Arera è sul bollettato, che comporta un anticipo di cassa (ma di fatto anche di competenza) da parte del Comune. Secondo IFEL, invece il Comune riversa solo l’incassato.

Se prevale la tesi ARERA si pone anche un problema di FCDE fondo crediti di dubbia esigibilità sulla quota componenti perequative, con conseguente aggravio sulla parte corrente del bilancio di competenza, e un trascinamento di residui attivi specifici che si riveleranno, presto o tardi (ma comunque al massimo in 5 anni) insussistenti e quindi da stralciare (a fronte di oneri pieni sostenuti dal Comune).


IFEL in data 13 febbraio 2024 ha comunicato quanto segue:

-Le due componenti perequative sono indicate in “euro per utenza all’anno” e pertanto devono essere considerate frazionabili, proprio come la TARI o la tariffa corrispettiva. In altre parole, se un’utenza è attiva per sei mesi, le due componenti perequative devono essere calcolate dividendo il loro valore per due. Questa frazionabilità deriva dalla previsione di applicare la misura della componente “all’anno e per utenza”. Altrimenti, se la stessa utenza (come una casa con pertinenze) è associata per sei mesi a un utente e per gli altri sei mesi a un altro utente (cosa comune nei casi di locazione), sarebbe soggetta al pagamento di una componente perequativa doppia (una per l’utente A e l’altra per l’utente B). Quindi, è necessario frazionarla in modo che la stessa utenza sia soggetta all’importo annuo previsto per ciascuna componente perequativa e per ciascuna singola utenza.

Le due componenti perequative menzionate entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 e sono quindi applicabili alle utenze attive durante l’anno 2024. Ciò significa che se un Comune invia avvisi di conguaglio per gli importi dovuti nel 2023 nei primi mesi del 2024, le due componenti perequative non devono essere incluse. I Comuni e i gestori possono richiedere l’intero importo con l’avviso o la fattura emessa dopo il 1° dicembre, data dalla quale è possibile richiedere il pagamento in base alle tariffe approvate per l’anno in corso, in conformità all’art. 15-bis del DL 34/2019. Di conseguenza, se l’importo della TARI o della tariffa corrispettiva viene rateizzato in due o più rate durante l’anno, il gestore della tariffa non è tenuto a frazionare le due componenti perequative e può richiederne il pagamento completo con l’ultima rata, purché questa sia emessa nell’anno di riferimento.

INOLTRE, a differenza del TEFA, le componenti perequative non costituiscono un aumento della TARI, bensì rappresentano voci di entrata aggiuntive, la cui origine giuridica non è detto che sia natura tributaria.

Se le componenti perequative sono entrate tributarie, si applica come per la TARI, la normativa sul ravvedimento operoso, il calcolo delle sanzioni e le disposizioni generali di cui alla legge 296/2006. Se le componenti perequative NON sono entrate tributarie, come per la TARIP, si dovrebbe applicare la normativa civilistica, con la complicazione aggiuntiva riguardante l’applicazione dell’IVA.

MA COME E’ POSSIBILE INQUADRARE LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI COME ENTRATE TRIBUTARIE quando la Costituzione italiana all’art. 27 enuncia il noto principio secondo cui Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge? In queto caso dov’è la legge?


ARERA ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) due conti distinti:

-Il Conto UR1, che riceverà le somme relative alla componente perequativa UR1,a per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

-Il Conto UR2, che riceverà le somme per la copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi, derivanti dalla componente perequativa UR2,a.

I passaggi sono i seguenti:

1.Entro il 31 ottobre di ogni anno, il gestore della raccolta può richiedere al Comune competente per l’ambito tariffario il riconoscimento dell’importo CSM,a, relativo ai costi sostenuti nell’anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

2.L’Ente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno l’importo CSM,a, già validato, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per la comunicazione alla CSEA.

3.Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica alla CSEA, conformemente all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni necessari per la valorizzazione e il controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi CSM,a, opportunamente validati dall’Ente competente. Gli importi vengono calcolati come segue:

-Importo IUR1,anet per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti: IUR1,anet = UR1,a x (Nutenzea – CSM,a)

-Importo IUR2,a per gli eventi eccezionali e calamitosi: IUR2,a = UR2,a x Nutenze

1.Se il risultato di tali importi è positivo, entro il 15 marzo dell’anno successivo il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa alla CSEA gli importi calcolati.

2.Se il risultato di tali importi è negativo, entro il 31 maggio dell’anno successivo il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti riceve dalla CSEA gli importi così determinati.

Nella deliberazione ARERA 386/2023 è inoltre evidenziato all’articolo 2 che nei documenti di riscossione debba essere fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative ed impone ai soggetti Gestori della Tariffa di inserire nell’avviso di pagamento, relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite.


In riferimento alla CONTABILIZZAZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI, è immediato il collegamento alla FAQ Arconet n. 30/2012 (Link sperimentazione) relativa al TEFA:

Il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di spettanza della provincia e riscosso dal Comune a seguito del passaggio alla riscossione diretta della TARSU, debba essere contabilizzato tra i servizi per conto terzi.

Tra le entrate dei servizi per conto terzi (E.9.02.05.02.000 “Riscossione imposte indirette per conto di terzi”) è contabilizzato l’importo del Tributo provinciale riscosso dal Comune. Tra le spese dei servizi per conto terzi è contabilizzata sia la quota versata del tributo riversata alla provincia che la quota del tributo trattenuto dal Comune a titolo di commissione ai sensi dell’a rticolo 19, comma 5, del D. Lgs 504/1992.

Con riferimento alla indicata commissione il Comune emette un mandato di pagamento commutabile in quietanza di entrata nel bilancio del Comune stesso (con imputazione al titolo terzo delle entrate).

Tuttavia, sulle componenti perequative deve ancora essere verificata la totale assenza di discrezionalità esercitata dal Comune ai sensi paragrafo 7 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi.


Nei giorni scorsi, il Ministero Economia e Finanze (SIOPE) ha risposto a un ente locale in modo – riteniamo – scolastico e superficiale (oltre chè non corretto, almeno fino a quando non viene chiarita la natura del prelievo) evidenziando che “considerando il fatto che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di CSEA e che deve essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale.

Circa il piano dei conti da utilizzare, il Ministero consiglia le seguenti voci in partite di giro:

Entrata: E. 9.01.01.99.999

Spesa: U.7.01.01.99.999

Aggiungendo che questa modalità di contabilizzazione garantisce che le componenti perequative siano registrate correttamente senza impattare sul bilancio corrente dell’ente, facilitando il successivo trasferimento a CSEA. In conclusione, secondo il Ministero, le componenti perequative dovrebbero essere contabilizzate come partite di giro, utilizzando i codici appropriati per le entrate e per le uscite. Questa metodologia è conforme alla pratica contabile standard per somme incassate per conto di terzi.

Vista la risposta del Ministero, riteniamo che I CASI SONO DUE:

O con questa risposta il Ministero economia e finanze ci sta dicendo che la componente perequativa si riversa a CSE in base all’incassato e non in base al bollettato

Oppure la risposta del Ministero è semplicistica e non corretta, perché nel caso in cui si applichi il “bollettato” le partite di giro non possono essere utilizzate, come spiega bene il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 quando rileva al paragrafo 7 “I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria”.


MA COME SI FA AD ESSERE COSI’ CERTI DELL’ALLOCAZIONE CONTABILE IN PARTITE DI GIRO QUANDO NON E’ PER NULLA CERTA LA NATURA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE? E CHE DIRE SUL FATTO CHE IL COMUNE DEVE COMUNQUE RIVERSARE A CSEA LE RELATIVE SOMME SULLA BASE DEL BOLLETTATO?

Emergono queste possibili alternative forme di contabilizzazione.

SUL FRONTE ENTRATA:

Se si tratta di una prestazione patrimoniale imposta (rileviamo molti dubbi su tale tesi) l’entrata di cui trattasi deve essere collocata a Titolo 1 (E.1.01.01.99.001)

Se si tratta di un corrispettivo, l’entrata di cui trattasi deve essere allocata a Titolo III in altre entrate correnti (E. 3.05.99.999). Ma allora si applica anche l’IVA? Ma siamo sicuri che ci sia un sinallagma contrattuale tra quanto pagato dagli utenti e quanto erogato dai gestori?

Se si tratta di un trasferimento a CSEA per la costituzione di un fondo a tale fine dedicato, l’entrata di cui trattasi deve essere allocata a Titolo II, con allocazione distinta in base al tipo di utente (famiglie; imprese; istituzioni).

SUL FRONTE SPESA:

Il trasferimento da parte del Comune a CSEA sarà allocato a Titolo I Macroaggregato 4 – Missione 9 programma 13 (U. 1.04.01.01.006).


IN CONCLUSIONE:

Se si vuole affrontare la questione in assestamento senza problemi con l’alibi “l’ha detto il Ministero", è possibile allocare le componenti perequative TARI – TARIP (che si ricorda non sono inserite nel PEF rifiuti e quindi nei costi coperti da TARI – TARIP ma sono aggiunte con separata evidenza nell’avviso di pagamento) in partite di giro.

Se si vuole affrontare la questione seriamente, bisogna avere risposte certe da parte dei Ministeri competenti (non solo Economia e Finanze ma anche Ambiente) sulla natura del prelievo e soprattutto sulla questione “bollettato” o “riscosso” che è l’aspetto ben più importante del problema della contabilizzazione di per sé.

In altri termini, prima di stracciarsi le vesti sull’allocazione contabile, andiamo a vedere se il Comune debba davvero anticipare le risorse di cassa ed anche di competenza, perché la quota accantonata a FCDE in base agli insoluti di fatto grava sulla parte corrente del bilancio.