La concessione prevale sull’appalto di servizi (con benefici sul bilancio)
Il Dlgs 201/2022, in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica, prevede all’art. 14 tra le diverse modalità di affidamento dei servizi il ricorso ai terzi “affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea”. Affidamento a terzi significa appalto e concessione, visto che le altre forme sono indicate nelle lettere successive dello stesso art. 14 comma 1, ovvero:
b)affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c)affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
d)limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tuttavia, la stessa norma specifica all’art. 15 la priorità delle concessioni rispetto agli appalti. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.