La clausola sociale nei bandi di gara non deve essere in contrasto con la libertà di impresa
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 807/2024 ha analizzato il tema della clausola sociale nei bandi di gara, a tutela dell’occupazione dei lavoratori.
La normativa sugli appalti – sia il precedente sia l’attuale codice – dispone che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
E’ consolidato l’orientamento – rilevano i magistrati - in base al quale deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (Cons. St., sez. V, 1 agosto 2023 n. 7444).