La cessazione di un consigliere di Unione montana non pregiudica il funzionamento
Il Ministero dell’Interno ha affrontato con Parere n.33413 del 27/11/2023 questione relativa alla cessazione dalla carica di un consigliere, che secondo il Viminale non impedisce all'organo di funzionare medio tempore, salvo l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga. In particolare, il Ministero ha rilevato quanto segue:
Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla corretta operatività del consiglio della Unione ... a seguito della mancata sostituzione di un rappresentante delle minoranze dei comuni facenti parte dell'Unione. In particolare, è stato rappresentato che, a seguito della decadenza di un consigliere di minoranza, l'ente non è riuscito a procedere all'elezione di altro consigliere in quanto, sia nella prima che nella seconda convocazione della conferenza straordinaria dei consiglieri di minoranza dei comuni membri, non è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti in ben tre sedute convocate. È stato, quindi, chiesto se, nelle more dell'elezione del nuovo consigliere di minoranza, il consiglio dell'Unione montana, che raggiungerebbe comunque in caso di convocazione il numero legale, possa essere convocato dal presidente, attesa la necessità di approvare provvedimenti che risultano in scadenza.
Al riguardo, si richiama l'art.32, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.1, comma 105, lett.a), della legge 56 del 2014, il quale prevede che il consiglio della Unione di comuni "è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune". Lo statuto dell'Unione montana all'articolo 7, comma 2, prevede che "Il Consiglio è composto da n.15 membri compreso il Presidente (art.37 TUEL D.Lgs 267/2000 ss.mm. e ii.): Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti all'Unione stessa, da nominarsi entro 20 giorni dall'insediamento, e membri individuati fra tra le minoranze comunali ove presenti, fino ad un massimo di n.3". Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia in quanto dispone che, se entro il citato termine di 20 giorni il Comune non provvede alla nomina del consigliere, il sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del consiglio dell'Unione in rappresentanza di quell'ente locale. Il successivo comma 7 demanda l'elezione dei membri della minoranza alla conferenza straordinaria di tutti i consiglieri di minoranza in carica. In merito al quesito posto, poiché è da ritenersi prevalente la necessità di garantire la funzionalità dell'ente, ed in particolare del consiglio, quale organo che, come recita l'articolo 7, comma 1, dello statuto, "… determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti della legge per i Consigli comunali", si condivide l'avviso della Prefettura in merito all'applicazione nel caso in esame del principio espresso dal T.A.R. Lombardia - Sez. di Brescia - con sentenza n.245 del 28.02.2006.
Con tale pronuncia il giudice amministrativo ha affermato che "la cessazione dalla carica di un consigliere non impedisce all'organo di funzionare medio tempore, salvo … l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga". L'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia ritiene non ammissibile un blocco delle attività del consiglio ogni qualvolta un componente rassegni le dimissioni.