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La centralità della consultazione pubblica dello schema deliberativo di costituzione

La Corte dei conti Toscana, in sede di controllo ex art. 5 del TUSP di una deliberazione di costituzione di una società partecipata, si è soffermata sull’importanza del rispetto degli oneri di pubblicità dell’atto disposti dal secondo comma della citata disposizione, secondo cui gli Enti locali sono tenuti a sottoporre “lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità da essi disciplinate”.

Rilevando infatti un’insufficiente pubblicità dell’atto da parte di un Ente locale, che si è limitato a comunicare l’iniziativa tramite canali televisivi, convegni ed a mezzo stampa, il Collegio ha chiarito che “a venire in discussione non sia “la conoscibilità” da parte della cittadinanza del progetto (…), quanto l’espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di costituzione della società”.

Tale adempimento non può nemmeno ritenersi assolto attraverso la pubblicazione in albo pretorio delle delibere di Giunta e di Consiglio, nonché di altri atti conseguenti, aventi ad oggetto l’operazione di PPP antecedente alla costituzione analizzata, in quanto “Tali deliberazioni non possono essere sussunte nella categoria “schema atto deliberativo di costituzione”. Trattasi, infatti, di atti approvati in via definitiva e che, al pari di ogni deliberazione comunale, dovevano essere obbligatoriamente pubblicati sull’albo pretorio ex art. 124 TUEL. Né tantomeno l’obbligo di consultazione sullo schema dell’atto deliberativo può ritenersi assolto mediante rinvio ad articoli di giornale sul generale avvio del progetto per la costituzione (…).”

In conclusione la Corte rimarca l’importanza dell’applicazione e del rispetto delle previsioni legislative in ambito di consultazione, le cui modalità “sono rimesse all’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti”, e, nel caso di specie, rilevabili dallo statuto comunale, il quale impone che gli esiti dello “schema di atto deliberativo (…) devono essere portati a conoscenza del Consiglio Comunale e della Giunta, per le valutazioni conseguenti, dandone, inoltre, informazione con pubblici avvisi ai cittadini.” (Corte dei conti, deliberazione n. 77/2023/PASP).