La cartella di pagamento deve essere motivata
La Cassazione con ordinanza 16853/2021 ha precisato che la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata, riportando sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che sono alla base della pretesa.
Infatti, “la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa ... tuttavia, con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l’avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973 , artt. 12 e 25) questa corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili da un lato nel mettere a conoscenza il contribuente dell’an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e dall’altro, di delimitare le ragioni dell’Ufficio nella successiva fase contenziosa”.
La corte, inoltre, precisa che l’onere di motivazione può essere assolto anche attraverso un richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego. Infatti, nel liquidare l’imposta in base ai dati forniti dal contribuente o tratti dall’anagrafe tributaria, il contribuente già conosce, o meglio è in condizione di conoscere, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa fiscale, risultando dunque sufficiente, un mero richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego.