La capacità di stare in giudizio
Con sentenza di Sentenza n. 2587/2024 del 29/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7 ha chiarito che la previsione dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, relativa alla “Capacità di stare in giudizio” dove al comma 3 si legge:
“L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”
Deve essere intesa:
“L’ente locale è esonerato solo dall’obbligo di essere difeso in giudizio da un difensore a ciò abilitato, ma fermo restando che, in generale, rimane comunque necessario che tale dirigente riceva comunque una specifica delega dal rappresentante legale dell’ente, che è e rimane esclusivamente il Sindaco, il quale deve essere stato a sua volta autorizzato a stare in giudizio dall’organo di volta in volta previsto dallo Statuto comunale (lui stesso o, più spesso, la Giunta).
I giudici riprendendo la posizione costante nella giurisprudenza, dalla quale non rilevano motivo per discostarsi, affermano che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto dell’ente può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa dell'ente locale, ma fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18.08.2000 n. 267” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 08/10/2014 n. 21270).
All’art 50 sopra citato, in materia di “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” si stabilisce infatti:
“Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. (comma 1);
Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. (comma 2).”
Nel caso di specie l’Ente si era costituito in 1° grado, come del resto pure in appello, solo in persona del Dirigente preposto al Settore Tributi, probabilmente sulla base dell’equivoco ingenerato dalla sua nomina, da parte del Sindaco, a responsabile di quel settore, che però non può essere ritenuta sufficiente, da sola, a legittimare la costituzione in giudizio a iniziativa del solo dirigente.
I giudici ribadiscono infatti: “In sostanza, quest’ultimo può solo, come accade in tutti i casi di competenza del suo settore che richiedano l’intervento della Giunta, rappresentare a quest’ultima l’opportunità, quando non la necessità, che in quel singolo giudizio l’Ente si costituisca, e chiedere quindi una delibera con la quale il Sindaco venga a ciò autorizzato, al fine di rilasciare poi al dirigente l’apposita delega per la lite.”