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IVA servizi sostitutivi di mensa aziendale

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'erogazione dei buoni pasto, comporta giuridicamente l'instaurazione di due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:

1) il primo rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro;

2) il secondo rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.

Al primo rapporto si rende applicabile l'aliquota IVA al 4% ai sensi del n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, come integrato dall'art. 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413. Detto articolo ha stabilito che l'aliquota IVA del 4 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. La base imponibile da assoggettare ad IVA con l'aliquota ridotta del 4 per cento, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Al secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, si applica, invece, l'aliquota del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione 17 maggio 2005, n. 63; risoluzione 3 aprile 1996, n. 49). Per quanto concerne la determinazione della base imponibile, poiché, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di "sconto incondizionato" (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei buoni pasto, questa va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA indicate nel comma 4 dell'art. 27 del DPR n. 633 del 1972.

Lo chiarisce la Risoluzione n. 75/E del 1 dicembre 2020.