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IVA: nota di credito in regime forfettario come la prestazione originaria

La nota di variazione per una prestazione fatturata senza rivalsa IVA da un soggetto in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1 c. 58 della legge n. 190 del 2014, va emessa nello stesso regime. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 227/2019 precisando che "In merito al momento di effettuazione dell’operazione occorre far riferimento all’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, che al comma 3 prevede: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (…)" ed al comma 4, secondo cui, "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento". Pertanto, nel caso di specie l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi  da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26". In particolare, per quanto riguarda il caso di specie - ovvero una fattura emessa da un CTU il cui compenso era stato ridotto in sede transattiva - l'Agenzia precisa che la fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi "simili" di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 che consentono l'emissione della nota in diminuzione entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.