IVA: liquidazione diretta del danno in split payment
Non è applicabile l'esonero da scissione dei pagamenti alla fatturazione delle prestazioni di riparazione automezzi di proprietà di una amministrazione pubblica - per danni non dipendenti dalla sua responsabilità - risarcite dalla compagnia assicuratrice con la liquidazione diretta del danno alla carrozzeria convenzionata.
Si tratta infatti di fattispecie diverse da quelle trattate nei vari interventi di prassi ed in particolare dal caso della liquidazione diretta del danno relativo agli oneri CTU (circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, paragrafo 4.2).
Lo chiarisce la Risposta n. 474/2021, confermando il comportamento sino ad ora adottato dalle parti che, tuttavia, comporta un aggravio procedurale sia in capo all'ente, sia in capo alla società assicuratrice, che deve effettuare un duplice versamento (imponibile alla carrozzeria convenzionata ed IVA all'amministrazione assicurata).
La nota ricorda che l'esclusione da scissione dei pagamenti opera quando l'imponibile e la relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore (cfr. circolare n. 15/E del 2015). Le medesime ragioni giustificano la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti anche nelle fattispecie in cui il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante, in forza di un provvedimento giudiziale (ad esempio, le prestazioni rese dal professionista delegato dall'Autorità Giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso) (cfr. circolare 27/E del 2017).
La circolare n. 9/E del 2018, al paragrafo 4.2, ha escluso l'applicazione dello split payment anche ai compensi ed oneri accessori liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità giudiziaria, in quanto "Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento" e "Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell’Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.".
Tale principio, ad avviso dell'Ente istante, poteva ritenersi applicabile anche al caso di specie. Tuttavia, per l'Amministrazione finanziaria: "Le indicazioni contenute nei richiamati documenti di prassi...non possono trovare applicazione nel caso in esame, in cui è prevista la procedura di liquidazione diretta del danno per le prestazioni di riparazione delle autovetture in uso, sulla base delle pattuizioni contrattuali convenute tra le parti coinvolte (...) In ragione della diversità delle fattispecie trattate nei documenti di prassi citati, si è del parere, pertanto, di non poter escludere, nel caso prospettato nell'istanza, l'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti".
Di conseguenza, la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti e quindi:
-il fornitore (carrozzeria convenzionata) emetterà fattura nei confronti dell'istante per la sola quota riferibile all'imponibile relativo all'importo liquidato dalla Compagnia assicurativa;
-la Compagnia provvederà a versare all'ente la relativa Iva.
Appare quindi discriminante, secondo l'Amministrazione, il fatto che il meccanismo di pagamento derivi non da un provvedimento giudiziale bensì da una pattuizione contrattuale, trattandosi di fattispecie sostanzialmente analoghe posto che "alcun pagamento di corrispettivo" è eseguito dall'Amministrazione dato che la "solutio" avviene con denaro fornito da altra parte.