IVA: le cessioni a prezzi "simbolici" sono gratuite
Interessante risposta (n. 182/2023) dell'Agenzia delle entrate a tema cessioni a prezzi simbolici e relativa disciplina IVA, argomento che, in alcuni casi, lambisce gli enti locali nella fissazione delle "tariffe" e, nel caso di specie, interessa direttamente aziende sanitarie.
Una società farmaceutica intende cedere al prezzo simbolico di un euro un farmaco, per un periodo di tempo limitato, ed esclusivamente fino a che lo stesso non ottenga la rimborsabilità da parte del SSN, ad aziende e strutture sanitarie pubbliche e private, alcune in regime di split payment. Chiedeva quindi quale fosse il trattamento IVA applicabile di questa cessione inferiore al prezzo di costo, operando, in alternativa:
-a fatturare tali cessioni con rivalsa dell'IVA nei confronti del cliente, procedendo alla contestuale detrazione dell'IVA assolta a monte sul costo del bene;
-ovvero, in subordine equiparare l'offerta del nuovo farmaco alla disciplina IVA dei campioni gratuiti e, conseguentemente, non assoggettare ad IVA la cessione, registrandola nel registro dei campioni gratuiti, e procedendo alla contestuale detrazione dell'IVA assolta a monte sul costo del bene.
L'Agenzia effettua una disamina anche civilistica della fattispecie, ricordando l'orientamento espresso dai giudici di legittimità, in base al quale "il prezzo simbolico o apparente (i.e. nummo uno ''per un soldo'') si distingue dal prezzo irrisorio (o vile): l'uno, in quanto privo di ogni valore, renderebbe, in linea di principio, nulla la compravendita per difetto di un requisito essenziale; l'altro, in quanto provvisto di un qualche valore, seppur molto inferiore al livello di mercato, non inciderebbe sulla validità del contratto, ma porrebbe soltanto una questione di interpretazione negoziale e definizione causale."
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, "lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, ''le parti sono i migliori giudici dei loro interessi'''(cfr. Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 novembre 2015, n. 22567).
Da un punto di vista fiscale, l'Amministrazione esclude però da subito che si possa trattare di cessione di campioni gratuiti, in quanto i prodotti sono ceduti ad un prezzo simbolico ma non alla stregua di campioni gratuiti (art. 2, comma 3, lett. d), DPR 633/1972), in quanto i prodotti commercializzati, non sono etichettati come ''campione gratuito'' e ''seguono il normale canale commerciale'' .
Piuttosto, senza dare una soluzione definitiva dovendosi valutare le circostanze "di fatto", l'Agenzia evidenzia che, poiché "la società dichiara di commercializzare, temporaneamente, al prezzo da quest'ultima indicato come ''simbolico'' di 1 euro, allo scopo di promuoverne la diffusione, e rispetto al quale non vi è alcun obbligo, in capo al cliente/utilizzatore del farmaco, di testare lo stesso ovvero di fornire un feedback sull'efficacia o sugli effetti non è possibile escludersi che possa trattarsi, nella sostanza, una fattispecie di cessione a titolo gratuito" con la conseguenza " che l'intera operazione dovrebbe essere valutata alla luce della relativa disciplina prevista ai fini IVA" (autofatturazione al valore normale - non quindi al prezzo di 1 euro - alle condizioni di cui all'art. 2 comma 2 n. 4, D.P.R. 633/1972).
Infatti, "sebbene la base imponibile delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi sia ordinariamente costituita dall'ammontare complessivo delle somme dovute al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali convenute dalle parti (cfr. articolo 13, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e il
corrispettivo sul quale calcolare l'imposta sia rimesso alla libera determinazione dei contraenti, non è escluso che la congruità del corrispettivo possa, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a condurre ad una riqualificazione dell'operazione di cui trattasi alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto di interessi".