Iva: la prescrizione del credito non consente la nota di variazione
Ancorché riferita ad una procedura fallimentare, che pur consente l’emissione di note di variazione oltre il termine di un anno, non può essere emessa nota di credito nel caso in cui il mancato pagamento è dovuto al rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito per intervenuta prescrizione del credito.
Per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali [...] rimaste infruttuose» si realizza allorquando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore». Nella fattispecie oggetto di interpello, non può dirsi realizzato il presupposto in parola, posto che la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per l'accertata incapienza del patrimonio del debitore, bensì per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore. La prescrizione non può essere ricondotta tra le figure «simili» a quelle enucleate dalla norma, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue - diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso - all'inerzia ingiustificata del creditore. Lo chiarisce la Risposta n. 102/2022.