IVA fabbricati "F/4": cessione in base a classe catastale precedente
Gli immobili classati come "F4", ovvero porzioni di un fabbricato già ultimato ma "non ancora definite funzionalmente o strutturalmente", in quanto non "da completare", ma dei quali non è ancora definita la consistenza (vale a dire l'esatta estensione) e la destinazione d'uso devono essere ceduti applicando il regime IVA previsto in base alla classe catastale precedente. Come chiarito con la risoluzione 8 aprile 2009, n. 99/E, la categoria catastale "F" risponde esclusivamente all'esigenza transitoria di indicare che l'immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d'uso. Conseguentemente, l'immobile mantiene la natura che aveva prima di tale classificazione catastale provvisoria, vale a dire, nel caso di specie, natura strumentale. Non rileva l'originario programma di costruzione del quale è in corso l'intervento edilizio (in tal senso Risoluzione del 9 febbraio 1982 prot. 350228 Dir. TT.AA.) e non si possono applicare i principi enucleati dalla prassi circa il "concetto di "permanenza della originaria destinazione" di cui al citato n. 127- undecies), parte III della Tabella A allegata al DPR 633/1972.
Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 167/2022 , ritiene ritiene applicabile alla cessione l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
In considerazione del sopra descritto trattamento ai fini dell'IVA, per i trasferimenti immobiliari trova applicazione, in virtù del principio di alternatività Iva/registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200. Ai sensi dell'articolo 1-bis della Tariffa allegata al d.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, le imposte ipotecaria e catastale, vista la natura dei beni trasferiti, sono dovute rispettivamente nella misura del 3 e dell'1 per cento (cfr. Circolare n. 18/E del 2013, citata).