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IVA esente o agevolata sui beni per l'emergenza Covid: chiarimenti

Nella circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", tramite risposta a quesiti.

L'articolo ha modificato la tabella A parte II bis del DPR 633/1972 introducendo, dal 1/1/2021, l'aliquota agevolata al 5% per la cessione di una serie di beni funzionali al contenimento del Covid. Fino al 31/12/2020, la cessione è esente IVA, pur permettendo il diritto alla detrazione.

In particolare, l'elencazione dei beni è tassativa, ma la genericità che contraddistingue la norma ne rende molto ampio sia l’ambito soggettivo di applicazione, sia quello oggettivo, con possibilità che la stessa si sovrapponga a altre disposizioni, che prevedono analoghe o simili discipline. E' caso delle cessioni gratuite degli stessi beni, che possono essere esenti IVA ex art. articolo 10, primo comma, n. 12). In virtù dell'art. 124, la cessione resta esente fino al 2020, ma senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente. Se effettuata a partire dal 1° gennaio 2021, sarà invece soggetta all’ordinario regime di esenzione di cui al citato articolo 10, primo comma, n. 12), ai sensi del quale al cedente non è attribuito il diritto alla detrazione dell’IVA.

La circolare chiarisce quindi, in maniera puntuale, l'applicazione del regime agevolativo a taluni beni, come le mascherine o i detergenti e disinfettanti.

Per le modalità di indicazione in dichiarazione, occorrerà, invece, attendere la modulistica, approvata entro il 15 gennaio 2021.