IVA e SII: trattamento per i comuni "extra UE"
La Risposta n. 9/2024 affronta il tema dell'applicazione dell'IVA ai rapporti tra una società in house ed i comuni facenti parte dell'ATO per i quali gestisce in convenzione il servizio idrico integrato.
Il problema sorge nei rapporti con i Comuni che fanno parte delle zone "franche", ovvero Livigno e Campione di Italia (art. 7 c. 1 lettera a) del DPR 633/1972), direttamente tramite la Società o tramite la stabile organizzazione presente sul territorio di uno di essi, che si qualifica come zona "extra UE".
La società chiede quindi se la somministrazione di acqua sia considerata cessione di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dei rapporti tra le parti e come considerare quindi l'operazione ai fini IVA, atteso che sulla territorialità vi sono alcune specifiche particolari ai sensi degli art. 7 e seguenti del DPR 633/1972.
Sulla base della documentazione, l'Agenzia conclude innanzi tutto che, a differenza di quanto prospettato dall'istante, il rapporto tra le parti non sia di somministrazione di acqua (cessione di beni), bensì di servizio (pubblico).
In particolare: "l'Istante effettua a favore degli utenti una prestazione di servizi (rectius servizio pubblico) e pertanto: il momento di effettuazione della stessa è individuato dall'articolo 6, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui ''Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo''; ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ad IVA; la territorialità dell'operazione è individuata dall'articolo 7ter del Decreto IVA".
Circa però il trattamento fiscale in concreto applicabile alle prestazioni, l'Agenzia non si pronuncia.
L'Istante riferisce di considerare i Comuni come soggetti passivi (ciò in virtù dell'art. 7 co. 2 lettera b) del dPR 633/1972) e quindi le prestazioni sono:
-fuori campo IVA quando rese dalla Società direttamente;
-fuori campo IVA qualora effettuate dalla sua Stabile Organizzazione localizzata nel territorio del Comune in zona extra territoriale.
Si tratta infatti di operazioni per il quali il cessionario italiano non applica IVA, essendo dovuta in altro stato estero (se UE, con il sistema del reverse charge), mentre nel secondo caso, si tratta di operazione completamente estera.
La nota però, come anticipato, non fornisce alcuna soluzione sulla territorialità dei servizi e quindi sul paese destinatario dell'imposta. Rinviando a chiarimenti di prassi (circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, paragrafo 2.1.2.; circolare 27 ottobre 2023, 30/E, paragrafo 3.7.1.1) dispone che "Se, nonostante tutto ciò, il prestatore italiano non riesce ad avere contezza in maniera incontrovertibile della soggettività passiva del committente extraUE, la prestazione di servizi si considera resa a un ''privato'' e quindi imponibile ad IVA in Italia ai sensi del citato articolo 7ter." chiudendo con: "Resta inteso che l'identificazione come soggetto passivo ai fini IVA di un soggetto situato in territori extraUE (nel caso di specie il Comune di Y e il Comune di Z), rappresenta un accertamento di fatto, non esperibile in sede di interpello. Ad ogni buon fine, si osserva che i quesiti formulati non riguardano la qualificazione e la conseguente rilevanza territoriale delle operazioni oggetto del contratto (allegato) di collettamento e depurazione delle acque reflue, sui quali pertanto questa Agenzia non si pronuncia".
In realtà, nell'interpello veniva proprio specificato che "il Gestore Unico chiede di chiarire se gli enti pubblici committenti rivestono la qualifica di soggetto passivo IVA ai sensi dell'articolo 7ter, comma 2, lettera b) del Decreto IVA, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole" e la questione sugli enti non commerciali Y e Z potrebbe non investire (solo) la natura dell'attività atteso che, da disciplina IVA, sono considerati in ogni caso soggetti passivi ai fini della territorialità dell'imposta.
Di conseguenza, la conclusione finale è, in sostanza, "nel dubbio", di assoggettare la prestazione ad IVA direttamente nei confronti dei Comuni "extraterritoriali" (quantomeno, si ritiene, nel caso di operatori economici nazionali).