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IVA e Project Financing: natura permutativa della cessione terreni

La Risposta n. 26/2024 chiarisce e conferma il trattamento fiscale delle regolazioni finanziarie nell’ambito del partenariato pubblico e privato, pur rinviando alla soluzione di un altro interpello uno degli elementi più controversi, ovvero la soggettività passiva IVA di un Comune nella cessione di immobili e terreni.

Tuttavia, dirimendo in parte una controversia sorta sul trattamento fiscale da applicare alla cessione di tre terreni in più ampia operazione di “costruzione e gestione dell'edificio scolastico da realizzare in località X mediante l'istituto della finanza di progetto" ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella quale si prevedeva, oltre alla stessa, l’erogazione da parte del Comune Concedente di due contributi e di un canone di gestione, l’Agenzia:

-conferma la rilevanza IVA dei contributi “a fondo perduto” (considerati comprensivi di IVA tra le parti e quindi non messa in discussione). "Nessun dubbio" sottolinea "è manifestato dalle Parti in merito al trattamento IVA della parte finanziata in denaro del contributo de quo", in merito alla natura ''sinallagmatica'' delle Convenzioni (si fa riferimento alla n. 211 del 2020) precisando: “Al di là del nomen utilizzato nella Convenzione, il contributo cui fa riferimento il citato articolo 17 rappresenta di fatto il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest'ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro (vs) una cessione di beni

-ribadisce la natura permutativa della cessione dei terreni sul quale Comune e Società hanno tuttavia presentato separati interpelli per chiarirne la rilevanza IVA. A tal proposito, infatti, l’Agenzia ricorda che “le permute sono operazioni rilevanti ai fini IVA in base all'articolo 11 del Decreto IVA” e che “la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto (per maggiori dettagli, cfr. risposta n. 194 del 2022). In altri termini, la permuta è connotata dalla natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un ''prezzo'' in denaro, bensì dalla cessione di un bene o dall'effettuazione di una prestazione. E' altresì noto che ciascuna delle operazioni in cui si articola la permuta è trattata ai fini IVA in modo autonomo, nel senso che ogni prestazione o cessione è soggetta alla propria disciplina e dunque esaminata singolarmente, per quanto riguarda sia l'imponibilità (presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali), sia il momento impositivo, la base imponibile e l'aliquota da applicare”.

Di conseguenza, lato Impresa, nessun dubbio sulla rilevanza IVA delle operazioni effettuate in controprestazione, che saranno assoggettate ad IVA secondo l'aliquota propria di ciascuna di esse. Quanto al momento impositivo, trattandosi presumibilmente di prestazioni di servizi, l'esigibilità dell'imposta si verifica ordinariamente all'atto del pagamento del corrispettivo che, limitatamente alla parte in natura dello stesso (nel caso, terreni), va individuato nella stipula dell'atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione dell'operazione de quo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Decreto IVA.

In merito alla controprestazione del Concedente, invece, l’Agenzia osserva che “non è possibile stabilire a priori se sia o meno soggetta a IVA. La relativa disciplina IVA, infatti, dipende in primis dalla veste commerciale o istituzionale con cui il l'Ente agisce nell'ambito dell'operazione qui prospettata, che è oggetto di valutazione nell'istanza di interpello presentata dal Comune” e per la quale, quindi, l’Agenzia in questa sede non si pronuncia.

Nelle permute, c'è infatti il duplice assoggettamento all'imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un ''privato'', è imponibile solo l'operazione dal soggetto passivo IVA e l'operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

E' auspicabile che la seconda parte della controversia sia resa nota tramite i canali dell'Agenzia delle entrate, non essendoci ormai quasi più dubbi, almeno nell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, sulla rilevanza IVA dei contributi nell'ambito del partenariato, mentre sulla soggettività passiva dei Comuni, in specie nell'ambito di queste operazioni, resta sempre l'incertezza sulla qualifica.