IVA e PNNR: non rilevante IVA l’aiuto di stato erogato sotto forma di “servizi”
Non è rilevante IVA il contributo erogato dai soggetti attuatori ai beneficiari sotto forma di “servizi”, non mutando la sua natura se espressamente qualificato come “aiuto di stato”, ma solo la quota di “corrispettivo” eventualmente versata, pari alla differenza tra il costo sostenuto ed il contributo di cui si beneficia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 131/2024 data ad un Ente pubblico che, nell’ambito di una Missione del PNNR, gestisce le risorse (qualificate espressamente come aiuti di stato nel decreto ministeriale) tramite l’individuazione di Soggetti Attuatori (Centri costituiti secondo il modello del partenariato pubblico privato da almeno un organismo di ricerca e dai soggetti erogatori dei servizi per i quali è prevista l'agevolazione). I beneficiari degli aiuti di Stato sono soggetti a cui verranno erogati servizi a costi agevolati o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione.
La richiesta nasce dalle modalità di regolazioni finanziarie definite tra le parti in Convenzione, che prevedono “l'emissione di una fattura (o un atto contabile equivalente) da parte del medesimo soggetto attuatore nei confronti del (...) dell'aiuto di Stato per l'intero ''valore'' del servizio erogato, corrispondente ai costi sostenuti per l'erogazione del medesimo servizio. Tuttavia, tale importo viene diminuito nella misura del contributo spettante”.
L’Ente istante e l’Agenzia delle entrate ripercorrono le norme e le circolari che definiscono quando un contributo può considerarsi “corrispettivo” e quindi soggetto Iva. Risulta però nel caso di specie dirimente la precisa qualificazione dell'erogazione come "aiuto di stato" data dal Decreto. In particolare, afferma l'Amministrazione finanziaria: “Alla luce di quanto sopra precisato, tale finanziamento seppur erogato sottoforma di ''servizi per i quali è prevista l'agevolazione'', non risulta rilevante agli effetti dell'Iva, dal momento che lo stesso, qualificato dalle citate disposizioni normative quale ''aiuto di Stato'', assume la configurazione di mero contributo e, come tale escluso, dall' Iva ai sensi citato articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in linea con la citata circolare n. 34/E del 2013. In tale senso, la prestazione di servizi resa dal Soggetto Attuatore nei confronti (...) beneficiarie degli ''aiuti'', non realizza il presupposto oggettivo d'imposta di cui al citato articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, fino a concorrenza dell'importo costituente aiuto di Stato”.
Confermando quindi le posizioni già assunte in passato, l’Agenzia delle entrate precisa che: “il finanziamento non è soggetto a Iva né nel rapporto tra l'Ente pubblico e il Soggetto Attuatore in quanto mera erogazione di denaro ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3, del citato d.P.R. n 633 del 1972, né nel rapporto tra quest'ultimo e le (...) (beneficiarie, ndr) per carenza del presupposto oggettivo. Pertanto: a) nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra solo una parte del servizio, il Soggetto Attuatore dovrà ordinariamente applicare l'Iva alla somma versata dal soggetto beneficiario; b) nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra totalmente il costo del servizio, l'operazione non è riconducibile nell'ambito di applicazione dell'Iva in quanto carente del presupposto oggettivo, di cui al citato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972”.