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IVA e Decreto fiscale: chiarimenti dall'Agenzia entrate

La circolare 5/E del 28 febbraio 2022 fornisce primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con lo scopo di illustrarne il contenuto complessivo e agevolarne la lettura.

La nota analizza in particolare la disciplina IVA relativa a:

1)operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19 (articolo 5, commi 15-bis e 15-ter). È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata;

2)operazioni effettuate da enti associativi (articolo 5, commi da 15-quater a 15- sexies), la cui operatività decorre, comunque, dal 2024. Per tali enti si prevede che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario;

3)servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (articolo 5-septies). A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.