IVA: attenzione ad acconto e fatture di fine anno
A dicembre gli enti locali soggetti passivi IVA devono tener conto di due scadenze importanti nella gestione dell'imposta.
Entro il 27 dicembre occorre versare, se dovuto, l'acconto IVA utilizzando uno tra i metodi: storico, previsionale o analitico. I primi due consistono in un versamento pari all'88% del debito - effettivo o presunto - della liquidazione IVA dell'ultimo periodo dell'anno (dicembre per i mensili, IV trimestre/dichiarazione IVA per i trimestrali) senza tener conto dell'acconto eventualmente versato. Con il terzo, si opera una liquidazione straordinaria al 20 di dicembre, versando in misura piena l'importo, se dovuto.
L'acconto non è dovuto se il versamento è pari o inferiore a 103,29 euro.
Non ci sono particolari problemi nel metodo storico, mentre attenzione va posta alla corretta determinazione delle basi di calcolo negli altri metodi.
In ogni caso, per calcolare l'acconto IVA occorre considerare anche l'importo dell'IVA split commerciale, sia che sia stata assolta con il metodo della doppia annotazione (che semplifica i calcoli, dato che la liquidazione IVA terrà automaticamente conto dell'IVA split annotata nel registro vendite), sia con versamento diretto con codice 621E. In questo caso, per determinare la base dell'acconto, all'importo della liquidazione IVA a debito di dicembre o IV trimestre dovrà essere sommato l'importo versato (o che si presume di versare nel metodo previsionale) a titolo di split payment commerciale a dicembre o nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per i trimestrali.
Un altro adempimento da considerare è la registrazione, ai fini del corretto esercizio della detrazione IVA, delle fatture per le quali, nell'anno, si è verificata la doppia condizione della ricezione della fattura e dell'esigibilità dell'imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972, come chiarito dalla circolare n. 1/E/2018.
Ai fini della detrazione, infatti, il termine per la registrazione e concorso all'IVA a credito è fissato nella dichiarazione IVA dell'anno in cui tale diritto è sorto, con riferimento al medesimo anno. Se non è possibile registrare con riferimento a dicembre e far concorrere alla liquidazione le fatture ricevute a dicembre (esigibilità immediata) o pagate a dicembre, occorre annotarle in apposito sezionale dei registri IVA e considerarle in dichiarazione.
Per le fatture in scissione dei pagamenti per le quali l'ente opta, in ogni caso, per considerare l'imposta esigibile al momento della ricezione, nonché per quelle ad esigibilità ordinaria immediata, tra cui le fatture in reverse charge, si applicano i principi temporali in tema di detrazione previsti per la generalità dei contribuenti, con rilevanza della data di ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere annotate con riferimento al 2022, anche se pagate successivamente.
Principio analogo, ma con dies quo il pagamento, per le fatture in scissione e ad esigibilità differita pagate nel 2022, ma non ancora registrate e portate in detrazione: ai fini della detrazione, vanno annotate con riferimento al 2022.
Esemplificando, nel caso di fatture ad esigibilità immediata ricevute nel 2022, ma annotate nel 2023, queste non dovranno essere annotate nei registri IVA del 2023 bensì nei registri IVA 2022, se ancora possibile, oppure in apposito sezionale degli stessi per esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione IVA 2023 (entro il 30 aprile).