IVA al 5% per i servizi resi a minori con bisogni educativi speciali, anche "a distanza"
Qualora si tratti di attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria, le prestazioni di servizi rese da Cooperative a favore di minori con bisogni educativi speciali rientra nell'ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l'applicazione dell'IVA con aliquota del 5 per cento.
La medesima aliquota del 5 per cento trova applicazione anche per i servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa e sostitutiva - a causa dell'emergenza COVID-19 - della modalità c.d. in presenza, richiede l'intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto.
Per l'Agenzia, nella Risposta n. 274/2021, si tratta di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all'imposta. Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto IVA, infatti, sono attratte alla stessa disciplina dell'operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile.
Quanto alla fatturazione, la Cooperativa non rientra nell'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga, peraltro, servizi prettamente sanitari bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo.
Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l'emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.