IVA al 22% per i progetti di ricerca medica
Le prestazioni contrattuali in cui si articola un progetto di ricerca scientifica e tecnologica commissionato da un Ministero non configurano una "prestazione medica", ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 18 del DPR 633/1972, così come interpretato dalla prassi dell'Agenzia e dalla giurisprudenza unionale, ma si configurano come una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente e che potranno essere sfruttati dallo stesso o dall'Istituto co-finanziatore. Pertanto, il corrispettivo pagato dal Ministero dovrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. Lo chiarisce la Risposta n. 456/2020.
L'articolo 10), comma 1, n. 18), prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con D.R. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze."
L'ambito di applicazione dell'esenzione della nozione di "prestazione medica", così come elaborata nelle pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia, va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tali finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. L'obiettivo principale del progetto è, invece, la produzione di un Rapporto Tecnico nel quale saranno raccolte e analizzate le migliore evidenze scientifiche sulle metodiche e tecnologie esistenti applicabili in relazione allo stato patologico oggetto dello studio, con una una complessa attività di ricerca scientifica, costituita una serie di prestazioni autonome.