IVA al 10% per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico: presupposti
Le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria in alcune aree colpite dal sisma del 2016, dalla Regione ritenute e definite propedeutiche per le successive fasi di riparazione degli edifici danneggiati e per il loro miglioramento sismico ed inserite nell'elenco delle opere correlate alla ricostruzione post sisma 2016, non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del citato Testo Unico sull'edilizia, che riproduce, come detto, quelle già contenute nella legge n. 847 del 1964 a cui fa esplicito riferimento il numero 127-quinquies) della Tabella A allegata parte terza al DPR 633/1972 per l'IVA al 10%. Lo ribadisce la Risposta n. 184/2022 ricordando la natura tassativa delle opere indicate nelle norme.
Tuttavia, ricorda l'Agenzia, l'aliquota agevolata e prevista dal numero 127-quaterdecies) della suddetta Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 che, per quanto di interesse, si applica, tra l'altro, agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale ultima disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, richiamato nel citato 127-quaterdecies.
Pertanto, se la documentazione tecnico-amministrativa dovesse qualificare i lavori oggetto del quesito nell'ambito degli interventi di cui al citato art. 3, potrebbe trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10%.