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IVA al 10% per la demolizione di fabbricati

E' soggetto all'IVA agevolata al 10% - ai sensi del numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica (che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento "alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo") - l'intervento di demolizione di una palazzina, propedeutico alla realizzazione dei nuovi edifici destinati a caserme.

La Provincia appaltante i lavori riteneva applicabile l'aliquota del 10% in quanto intervento funzionale alla realizzazione di una caserma. L'Agenzia delle entrate, invece, fonda l'agevolazione sul tipo di intervento edilizio. La disposizione dell'art. 3 del TU edilizia, così come recentemente novellato dal D.L. 76/2020 ed a cui fa riferimento il Decreto IVA, ricomprende nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

L'agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.) ossia si prescinde dalla tipologia di immobile. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, si ritiene applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

Lo chiarisce la Risposta n. 446/2020