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IVA agevolata per l'eliminazione della barriere architettoniche

In riferimento alla realizzazione dei lavori pubblici diretti a eliminare le barriere architettoniche, il DPR 633/1972 prevede, al n. 41 ter della Tabella A parte II in allegato, l’IVA agevolata al 4%.

E’ importante però rispettare il disposto del DPR 503/1996 art. 1 comma 2 in materia di barriere architettoniche. La normativa dispone infatti:

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.