IVA addebitata e non dovuta: detrazione esclusa e sanzione piena
Con la Risoluzione n. 51/E del 3 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate, sulla scorta della recente sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289 chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 6 c. 6 del D.Lgs. 472/1997 che prevede le sanzioni in capo al committente/cessionario nel caso di illegittima computazione in detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, per operazioni soggette ad IVA in misura minore oppure esenti/non imponibili.
In particolare, la sentenza prevede che la sanzione "fissa" senza recupero dell'IVA detratta dal committente si applichi solo nel caso in cui sia stata addebitata (e versata) un imposta maggiore rispetto a quella dovuta. Nel caso di operazioni esenti o non imponibili IVA, si applica la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente previo recupero dell'IVA indebitamente detratta. "La menzionata disposizione" precisa la Corte "si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta".
Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate chiarisce che "... alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella disposizione di cui all'art. 6, comma 6, del d.Lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
a) una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
b) una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia detratto - l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.