IVA: accordo di reciprocità tra Italia e Gran Bretagna
A seguito della c.d. "Brexit", il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea. Terminato il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2021 le operazioni non hanno trovato specifica regolamentazione fino ad un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.
In base a tale accordo, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:
-i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.
Lo chiarisce la Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024.