IVA 10% per il mercato di quartiere anche se "provvisorio"
Può fruire dell'aliquota agevolata al 10%:
a) la ristrutturazione edilizia del mercato esistente ai sensi dell'art. 3 del TU edilizia e del n. 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al DPR 633/1972. A tal fine, occorrere comunque avere riguardo al contenuto del titolo abilitativo;
b) la realizzazione di un nuovo mercato destinato ad ospitare temporaneamente gli operatori durante i lavori di ristrutturazione, ai sensi del 127-quinques e 127septies) della medesima tabella. L'aliquota agevolata si applica a prescindere dalla circostanza che la medesima struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del "'vecchio mercato" (oggetto dei predetti interventi di ristrutturazione edilizia) e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere al fine di provvedere al medesimo intervento di ristrutturazione. Infatti, ciò che rileva al fine della qualificazione dell'opera (mercato di quartiere) come "opera di urbanizzazione secondaria" è la circostanza che la stessa sia destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.
Lo chiarisce la Risposta n. 413/2023 dell'Agenzia delle entrate.