ITER legislativi per la costituzione di partecipazioni esclusi dal controllo ex art. 5 TUSP
In merito alla sua attività di controllo ex art. 5, la Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 153/2023/PASP, ha dichiarato il non luogo a deliberare riguardo all’iter di creazione di una società partecipata da parte della Regione, la quale ha inviato alla Sezione la delibera volta all’approvazione della proposta di legge regionale posta a base della citata costituzione societaria.
Rispetto al controllo ex art. 5 del TUSP ad essa attribuito dalla novella legislativa, la Sezione ha rammentato che lo stesso “si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica”, le quali “devono porsi in una stretta consequenzialità, anche fattuale, e richiedono l’assenza di elementi esterni condizionanti non potendo questa Corte esprimersi su atti amministrativi che, con riferimento a specifiche operazioni, abbiano natura di deliberazione meramente programmatoria”.
La deliberazione pervenuta alla Corte non parrebbe rientrare nella “categoria degli atti amministrativi a contenuto provvedimentale”, in quanto “pur presentando una connotazione particolare e concreta (i.e., proposta per la costituzione di una specifica società) rappresenta un atto espressione di attività politica, con cui viene approvata una proposta di legge. In altri termini, la decisione de qua non è una determinazione finale derivante dall’esercizio del potere amministrativo, ma un atto che si colloca nell’ambito dello svolgimento della funzione legislativa regionale, costituendo il primo passaggio per il successivo avvio dell’iter legislativo”. In tal senso, l’atto non rientra tra quelli “assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.”.
Il controllo ex art. 5 del TUSP “non può estendersi oltre al perimetro individuato dal legislatore, ricomprendendo anche le operazioni societarie disposte per legge. Ciò … comporterebbe un travalicamento dei limiti esterni delle funzioni intestate a questa magistratura”. Infatti, richiamando anche il principio affermato dalla Corte Costituzionale riguardo le funzioni di controllo in genere che vengono attribuite alla Corte dei Conti, le stesse trovano “un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione” (Corte cost., sentenza n. 39/2014).”
In merito, la Sezione sottolinea altresì che, “in disparte ogni considerazione sulla natura meramente prospettica di una proposta di legge, appare utile sottolineare che l’esercizio della funzione di controllo ex art. 5 T.U.S.P., quanto agli effetti alla stessa attribuiti dal legislatore, non si ritiene compatibile con un procedimento di carattere legislativo, venendone a determinare un “condizionamento” non in linea con la richiamata pronuncia n. 39/2014 della Corte costituzionale”; ciò in quanto un eventuale parere in tutto o in parte negativo della Corte comporterebbe che “l'amministrazione – ove intenda comunque procedere - motivi analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene e dia pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni”, con conseguente ““condizionamento” sull’iter legislativo regionale, quantomeno sotto il profilo dell’aggravamento dell’onere motivazionale, non coerente con gli atti normativi”. Infatti, il primo comma dell’art. 5 del TUSP “esenta dall’ambito di applicazione dello stesso i casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”.
È infine utile sottolineare che quanto fin qui esposto “non sottrae integralmente l’operazione in discorso allo scrutinio della Corte dei conti”; la stessa sarà comunque competente nell’esercitare i propri poteri di controllo “sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, c. 2, d.l. n. 174/2012)”, nonché sulla verifica della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del TUSP, ove la Sezione valuterà “non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l’anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione”.