Istanze tra PA esenti solo per le amministrazioni statali ed enti locali
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 470/2023, chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di bollo per le istanze presentate dai datori di lavoro di amministrazioni pubbliche a favore del proprio personale e degli attestati rilasciati in relazione all'attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 5 del DM 2 settembre 2021), ovvero se possa o meno essere ricompresa nell’esenzione prevista dall'articolo 16 della tabella, allegato B al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 per gli atti e documenti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato.
L’Allegato A al d.P.R. n.642 del 1972 art.3 rileva come le Istanze siano assoggettate ad imposta (v. risoluzione n.100/E del 18 marzo 2008 per il significato di “Istanze”). All’interno dell’allegato B del citato d.P.R. n.642 è contenuto invece l’elenco degli atti esenti, in particolare secondo l’art. 16 sono esenti gli «Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n.243/E del 1° settembre 2009 ai fini dell’applicazione delle disposizioni a carattere fiscale si fa riferimento alla nozione di “amministrazione statale”, tra cui sono ricomprese anche le Agenzie fiscali (articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
L’Agenzia conclude quindi che, fermo restando la natura di amministrazione statale del rilasciante, l’esenzione si applica tassativamente “solo” ai casi esposti nel già citato art. 16 della tabella allegata al d.P.R. n 642 del 1972, ovvero nei confronti delle sole amministrazioni ivi incluse che, per quelle statali, sono riferite “allo «Stato-persona», e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva (cfr. Cass. n. 938/2009); [...] un'estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale” (n.243/E del 1° settembre 2009).