Istanza di autotutela - quando è possibile impugnare il "rifiuto"?
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 3034 del 15 luglio 2024, ha chiarito che: “Lo statuto del contribuente, di cui alla L 212/00, così come recentemente modificata con D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha disciplinato, con le norme di cui agli artt. 10 quater e 10 quinquies, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa della amministrazione finanziaria. Più in particolare, con la norma di cui all'art. 1° quater ha individuato i casi, tassativi, nei quali è obbligatorio l'annullamento di atti di imposizione ovvero la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi. Con la successiva norma di cui all'art 10 quinquies ha disposto che, al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 10 quater, l'amministrazione ha facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, purchè, però, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies. In ragione, dunque, delle novità introdotte con il riportato quadro normativo, ferma restando la obbligatorietà e/o facoltatività, nei casi di cui ai più volte richiamati artt. 10 quater e quinquies L 212/00, del potere di autotutela, il contribuente è legittimato ad impugnare l'eventuale il "rifiuto" espresso o tacito sulla istanza di autotutela. Il legislatore, dunque, ha reso impugnabile non l'esito del riesame in autotutela, ma solo l'eventuale "rifiuto" di procedere al riesame in parola, lo specifico caso, cioè, in cui l'ufficio si rifiuti di riesaminare l'atto, nei casi di cui all'art 10 quinquies, oppure si rifiuti di annullarlo nei casi di cui all'art 10 quater. Diversamente ragionando, laddove si ritenesse impugnabile anche l'atto di motivato rigetto della istanza di annullamento in autotutela, nei casi di cui all'art 10 quinquies, si introdurrebbe una sostanziale elusione dei termini decadenziali di impugnativa degli atti impositivi.”.