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ISOLE ECOLOGICHE: LE PRESCRIZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY IN CASO DI REGISTRAZIONI VIDEO

Con recente provvedimento del Garante della Privacy è stato multato un Comune del Lazio, che aveva installato alcuni dispositivi video in prossimità di tre stazioni ecologiche (quattro dispositivi per ciascuna stazione), al fine di prevenire e individuare atti di vandalismo o eventi rilevanti per la sicurezza degli impianti o per l’incolumità degli utenti. I dispostivi in questione, che si attivavano per effetto di sensori di movimento, avevano una capacità di memorizzazione limitata a un massimo di ventiquattro/trenta ore, superate le quali le immagini si sovrascrivevano automaticamente.

L’Ente è stato sanzionato dal Garante della Privacy in quanto, in sede di istruttoria, è emerso che non erano stati apposti nell’area cartelli informativi riguardanti il trattamento dei dati personali dei soggetti ripresi.

Nel proprio provvedimento il Garante della Privacy ha ribadito che sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di trattamento di dati personali mediante dispositivi video, l’immagine del volto di una persona costituisca un dato personale e che la registrazione di tale immagine comporti un trattamento di dati personali (v. sentenze del 20 ottobre 2022, Koalitsia "Demokratichna Bulgaria Obedinenie", C 306/21, punto 32, 14 febbraio 2019, C 345/17, Buivids, punti 31 e 32 e dell’11 dicembre 2014, C 212/13, Ryneš, punti 22 e 25), essendo del tutto irrilevante la circostanza che il titolare del trattamento non conosca l’identità della persona in questione o non disponga in proprio di informazioni che possano consentirgli di identificare la stessa (cfr. cons. 26 del Regolamento, ove si precisa che, per stabilire l’identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui non solo il titolare del trattamento ma anche un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente; in giurisprudenza, v. Cass. Civ., sent. n. 17440 del 2 settembre 2015, ove si afferma che “non appare possibile dubitare del fatto che l'immagine costituisca dato personale […] trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”).

Per cui in caso di registrazioni video il titolare del trattamento che posiziona le telecamere (nella specie il Comune), nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza, deve “adottare misure appropriate per fornire all'interessato, prima di iniziare il trattamento, tutte le informazioni richieste dal regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Allorquando siano impiegati dispositivi video, il titolare del trattamento, oltre a rendere l'informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di secondo livello, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell'articolo 13 del regolamento”.

In conclusione, il Garante della Privacy ha ritenuto che il trattamento dei dati personali degli interessati, ripresi mediante i dispositivi video in questione, era stato effettuato in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento” e ha comminato una sanzione di euro 3.000,00 per la violazione accertata.