← Indietro

Irrilevante la quota detenuta ai fini dell’accantonamento perdite

Nel rilevare il mancato accantonamento, da parte di un Ente, delle perdite registrate dalle proprie società partecipate in ragione dell’esiguità delle quote sociali detenute, la Corte dei Conti Basilicata, con parere n. 128/2024/PRSE, ha ricordato come “l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’Ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale e di responsabilizzarli verso la sana gestione degli organismi partecipati.

In tal senso, ricordando quindi che “la quota accantonata a tal fine incide sulla parte disponibile del risultato di amministrazione”, la Sezione ha evidenziato “l’irrilevanza, ai fini dell’accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall’Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo” non rilevando, quindi, neanche la “modestissima entità” delle quote sociali detenute.