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Irreperibilità della notifica - cosa deve fare il messo notificatore?

La Cassazione con ordinanza n. 5818 del 5 marzo 2024 ha precisato che: “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;

La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza di Cassazione, che sul punto si è così espressa: "non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria" (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.);”.

Per queste ragioni, nel caso di specie, avendo l’Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica constatato solo l'irreperibilità del destinatario sconosciuto, senza dimostrare le successive operazioni di ricerca, poste in essere per verificare che il destinatario non avesse più l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda, nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale, la notifica è stata annullata dalla Corte di Cassazione.