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IRAP su risarcimento al dipendente

L’Agenzia delle Entrate si è espressa nei giorni scorsi, con interpello 509/2022, su quesito posto da Amministrazione pubblica, in materia di RAP.

A seguito di una sentenza del TAR passata in giudicato, l'Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio pari, secondo quanto determinato in sentenza, "al 40% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dalla prima possibile immissione nei ruoli [...] al riconoscimento delle spettanze retributive si ricollega l'obbligo dell'Amministrazione medesima di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti appena precisati.".

In esecuzione del giudicato, l'Amministrazione Istante ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta al dipendente a ritenute, ai sensi degli articoli 6, 17 e 21 del decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Ciò posto, in relazione alla predetta somma, l'Amministrazione Istante ha chiesto se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta "debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi (40%)". L'Amministrazione Istante ritiene che la somma corrisposta al dipendente a seguito della sentenza del TAR, passata in giudicato, non debba influire ai fini della determinazione dell'IRAP dovuta, poiché detta somma è calcolata con riferimento a un periodo in cui il dipendente non ha prestato attività lavorativa presso lo stesso.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo.