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IRAP: rimborso dell'imposta versata su retribuzioni indebitamente percepite

Nella Risposta n. 186/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce che, nel caso in cui un dipendente pubblico sia condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite - al netto degli oneri previdenziali e delle imposte - per l'IRAP pagata dal Comune sulle retribuzioni rivelatesi non dovute è applicabile l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema), secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Non si verifica infatti una eccedenza a credito ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 che può essere compensata con altra IRAP (retributiva), essendo in origine il versamento dovuto.

Nel caso di specie, quindi, il presupposto per il rimborso per la parziale restituzione dell'IRAP versata con riferimento agli anni dal 2002 al 2011 è da individuarsi nella sentenza della Corte d'Appello che ha statuito sulla non debenza delle retribuzioni corrisposte ed è dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva che decorre il termine biennale per la presentazione della richiesta di rimborso ex articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'Ufficio dell'Agenza delle entrate territorialmente competente, il quale ne valuterà i relativi presupposti e l'ammontare.