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IRAP ridotta per le attività con utilità sociale

L’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente 24 per cento), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.

La disposizione è stata oggetto di recenti interventi da parte del legislatore. In particolare, l’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ne prevede l’abrogazione con effetto, ai sensi del successivo comma 521 , «a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis», il quale a sua volta stabilisce che «Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Ad oggi, dunque, la predetta norma agevolativa risulta ancora in vigore.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/2022 fornisce chiarimenti sulla portata e sull’ambito applicativo del predetto articolo 6, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di soggetti richiamati dalla norma in relazione alle quali sono emerse le principali criticità interpretative, anche oggetto di contenzioso.