← Indietro

IRAP enti pubblici: tornano le deduzioni disabili ma non INAIL

Con la conversione in legge del D.L. 73/2022 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), si chiariscono le modalità di applicazione delle "semplificazioni" in tema di determinazione della base imponibile IRAP, con decorrenza già dall’anno di imposta 2021. Si ricorda che le modifiche all’art. 11 avevano avuto l’effetto di far venire meno le deduzioni, per il personale diverso da quello a tempo determinato, dalla base imponibile retributiva già riconosciute per gli enti non commerciali ai sensi degli art. 10 e 10 bis D.Lgs. 446/1997(si veda precedente news).

In sede di conversione, l’art 10 D.L. 73/2022 viene modificato specificando che:

“al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente « 3) al numero 5), prima delle parole: “le spese relative agli apprendisti” sono inserite le seguenti: “per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1,” »; il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte

Ne deriva che, sulla base del novellato art. 11 D.Lgs. 446/1997 nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione:

“1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (…)

5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro (…)”.

Si conferma quindi la deducibilità delle spese per apprendisti, disabili e personale assunto con CFL dalla base imponibile retributiva, venuta meno per la limitazione operata in sede di prima stesura nella logica, però, di completa deducibilità del costo del personale a tempo indeterminato. Sostanzialmente, non doveva cambiare nulla, se non una maggiore facilità nella determinazione della base imponibile. Così era per le imprese e per chi determina l'IRAP con metodo "commerciale". Per gli enti non commerciali, invece, che determinano l’IRAP sul costo delle retribuzioni, l’effetto è stato quello di aumentare la base imponibile, per di più con effetto retroattivo.

Come già indicato dall’Agenzia delle entrate, per IRAP 2022 è data scelta ai contribuenti se compilare la dichiarazione con le nuove modalità o con quelle previgenti.

In relazione tecnica si precisa che all'art. 10 del D.L. 73/2022 "... non si ascrivono effetti, data la natura ricognitiva e di coordinamento della stessa". Di fatto, però, con la modifica normativa viene definitivamente meno (anche se la formulazione resta ancora abbastanza dubbia, con lo “spiraglio” sui lavoratori a tempo determinato) la deducibilità dei contributi INAIL dalla base imponibile retributiva sancita dalle sentenze della Corte di Cassazione e mai ufficialmente avallata dall’Agenzia delle entrate né nelle circolari né nella modulistica dichiarativa (ma neanche smentita).

Le disposizioni " a sfavore" non dovrebbero avere valenza retroattiva, ma è evidente che, sulla base di un quadro incerto e di un dettato normativo che non ha confermato la deducibilità in astratto dei contributi INAIL in sede di predisposizione della dichiarazione IRAP 2022, operare in questi termini non avrebbe più fondamento normativo, quantomeno per il personale a tempo “indeterminato”.

Resta ovviamente impregiudicata la deduzione dalla base imponibile "commerciale" dei contributi INAIL così come il costo del personale a tempo indeterminato.