← Indietro

IRAP enti pubblici: rebus base imponibile

In tema di base imponibile commerciale, la semplificazione IRAP operata dall'art. 10 del D.L. 73/2022 (si veda precedente news) con la modifica all'art. 11 del D.lgs. 446/1997 ha, effettivamente, sfoltito un po' le norme in tema di deduzioni sancendo la deducibilità piena del costo del personale a tempo indeterminato e limitando le ulteriori deduzioni a quello determinato.

Ciò vale anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche optino per determinare la base imponibile con il metodo misto, limitatamente al personale ivi impiegato e/o promiscuo.

Per quanto riguarda la base imponibile retributiva, resta disciplinata dall'art. 10bis che fa riferimento al all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Si pone però la questione delle deduzioni indicate dall'art. 11 che erano state estese ai soggetti che determinano la base imponibili con il metodo retributivo e che ora sono limitate "a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato".

Si tratta in particolare de:

a) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, che l'Agenzia entrate aveva comunque escluso (RM 140/2000) ma che sono state ammesse in deduzione dalla Corte di cassazione nelle sentenze depositate il 16 giugno 2017 n. 15036 e n. 15037 (su questo aspetto si attendono da anni indicazioni dell'Agenzia delle entrate ed eventuali modifiche alla modulistica);

b) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro. Queste erano state considerate applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, tanto è che godono (a differenza di INAIL) di apposito campo nella modulistica ministeriale.

La risoluzione n. 148/2000 aveva, a suo tempo, precisato che " ... le disposizioni contenute nel richiamato articolo 11, essendo applicabili a tutti i soggetti passivi dell'Irap, interessano anche quelli - pubblici o privati - che determinano l'imposta con il sistema cosiddetto "retributivo". Per questi ultimi, come e' noto, la base imponibile dell'Irap è costituita dall'ammontare: delle retribuzioni spettanti al personale dipendente; dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. In tale contesto, la autonoma deducibilità dei premi Inail sopra richiamati è consentita soltanto nelle ipotesi in cui i premi stessi non siano già stati computati in diminuzione della base imponibile. Così, ad esempio, non sono (ulteriormente) deducibili i premi Inail relativi all'utilizzo di lavoratori dipendenti, atteso che le retribuzioni di tali lavoratori sono assunte a tassazione ai fini dell'Irap già al netto dei premi stessi".

E' quindi indefinita la sorte delle deduzioni INAIL (sulle quali non tutti gli enti hanno aderito all'interpretazione della Cassazione), ma soprattutto delle deduzioni su disabili, che pacificamente e da anni sono tenute in considerazioni dagli enti pubblici sin dal versamento degli acconti mensili.

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 73/2022 quindi, già dal 2021, con effetto sia sulla dichiarazione IRAP 2022 in scadenza a novembre, che sul saldo ed acconti commerciali da versarsi a giugno (nel caso di imposta a debito).

Paradossalmente, però, l'indeducibilità delle retribuzioni relative a disabili, apprendisti e CFL a tempo indeterminato e sin dal 2021, potrebbe comportare una maggiore imposta istituzionale a saldo rispetto agli acconti mensili effettuati, da versarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP, nonché alla rideterminazione degli acconti sul 2022.

E' prevedibile ed auspicabile un intervento normativo, anche solo per aggiornare la modulistica, cogliendo l'occasione per chiarire quali deduzioni restano applicabili agli enti pubblici, anche in relazione alla componente INAIL.

E' evidente che una simile interpretazione è contraria alla ratio della norma, comportando per le pubbliche amministrazioni un limitato risparmio per la parte commerciale ed un aggravio ingiustificato relativamente alla componente istituzionale.