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IRAP enti locali: ancora incertezza per l'acconto e saldo commerciale

Pervengono alla nostra struttura diverse domande di chiarimento sulla debenza o meno della prima rata di acconto IRAP e del saldo 2019 a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 24 del D.L. 34/2020. Sul punto, si rimanda a quanto già evidenziato nella news precedente sul tenore della norma, che farebbe propendere per l'esclusione degli enti locali dalla disposizione in commento, posto il generico rinvio ai soggetti di cui all'art. 10bis che al comma 1, include il metodo "retributivo" e, al comma 2, l'opzione per il metodo commerciale. Una esclusione soggettiva e non oggettiva, sul tipo di base imponibile o metodo utilizzato, che però è in contrasto con quanto previsto per gli enti non commerciali, di cui all'art. 10. La risoluzione n. 28/E/2020 non ha fornito chiarimenti. 
E' probabile ed auspicabile che l'Agenzia delle entrate intervenga sul punto. Analogamente a quanto operato in sede di interpretazione dell'art. 61 c.2 del D.L. 18/2020 sull'esonero dal versamento delle ritenute (v. par. 1.18 circolare 8/E/2020), è possibile che l'Amministrazione finanziaria vada oltre il tenore della norma valorizzando il tipo di attività esercitata più che la qualificazione soggettiva o la formulazione normativa. Un elemento a favore potrebbe essere il riferimento al "valore della produzione", un concetto che, operativamente, richiama il metodo commerciale e non quello retributivo (ancorché l'art. 10bis sia denominato proprio "Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)". Inoltre, quando il Legislatore ha inteso escludere in toto le amministrazioni da agevolazioni IRAP, lo ha fatto con il richiamo all'art. 3 del D.Lgs. 446/1997 (si veda ad esempio il comma 4bis dell'art. 11 D.Lgs. 446/1997). Ma, come accennato, la formulazione utilizzata e la relazione tecnica sembrano riferirsi genericamente alle amministrazioni pubbliche.
Il tema sconta, ancora una volta, il non sempre perfetto coordinamento tra le norme che disciplinano le due basi imponibili, come hanno posto in evidenza le sentenze della Corte di Cassazione n. 15036 e 15037 del 2017, che, interpretando il tenore letterale dell'art. 11, hanno consentito di dedurre i contributi Inail anche dalla base imponibile calcolata con il sistema retributivo, contrariamente a quanto da sempre sostenuto dall'amministrazione finanziaria (che si basava sugli elementi che, concretamente, formavano le due basi imponibili, con la base imponibile retributiva calcolata già al netto dei contributi assicurativi), senza che però tale soluzione trovasse e trovi ancora, una concreta allocazione nella modulistica di riferimento.